Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento aiprovvedimenti finali dei procedimenti di:a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.
Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012
Provvedimenti organi indirizzo politico
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
ELENCO_DELIBERE_1_SEMESTRE_2023.pdf
ELENCO_DELIBERE_2_SEMESTRE_2022.pdf
ELENCO_DELIBERE_1_SEMESTRE_2022.pdf
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