Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonchè le eventuali interpretazioni autentiche.
Art. 21, comma 1 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche. La consultazione dei contratti collettivi nazionali, ai sensi dell'Art. 20, comma 1 del D.L.vo 33/2013, può essere effettuata mediante il seguente link diretto al sito web dell'ARAN: Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni.
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche
Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013; Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001
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