Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonchè i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
La presente sotto-sezione non è compilata in quanto questa amministrazione non possiede immobili di cui all'art. 30 del D.Lgs 33/2013
Filtri